Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' aggiunto il seguente comma: "I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell'articolo 1, lettera d), sono svolti da societa' di navigazione appositamente costituite al cui capitale la "Finmare" partecipa in misura non inferiore al 30 per cento".

Testo vigente dal 9 luglio 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-06-23;373~art2 · fonte del testo