L'articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per l'amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorche' previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 15 maggio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;239~artunico · fonte del testo