Art. 11 — Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzione - Rinnovo della elezione

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla loro sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine degli eletti. In mancanza di tali candidati il Consiglio nazionale fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Testo vigente dal 13 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616~art11 · fonte del testo