Al primo corso allievi sottufficiali che avra' luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 460. Per i militari di cui al precedente comma l'ammissione al corso allievi sottufficiali e' subordinata alla condizione che essi non abbiano riportato punizione di rigore od altra piu' grave e siano fisicamente idonei.

Testo vigente dal 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art21 · fonte del testo