L'articolo 101 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100° e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ed anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 109 bis. Le promozioni sono, conferite nell'ordine di graduatoria. I vincitori del concorso per esame, di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianita'".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art16 · fonte del testo