Il primo comma dell'articolo 98 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente comma: "Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classe con almeno tre ranni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica interiore a quella di "superiore alla media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art12 · fonte del testo