I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

Testo vigente dal 14 marzo 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1~art7 · fonte del testo