Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e successive modificazioni presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - sono collocati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera.

Testo vigente dal 30 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art24 · fonte del testo