A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati e' concesso un contributo straordinario di 2.000 milioni, che l'Opera impieghera' in finanziamenti e contributi intesi ad agevolare la ripresa delle attivita' economiche, svolte dai profughi e rimpatriati nei territori abbandonati. Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sara' costituita in seno all'Opera apposita commissione, presieduta dal presidente dell'Opera o da suo delegato, e composta da dodici membri, di cui cinque designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero dell'industria e commercio; cinque rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dal Ministero dell'interno; due designati dal consiglio d'amministrazione dell'Opera. Per gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione degli interventi, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 30 luglio 1959, n. 623. All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede, mediante prelevamento dal conto corrente di tesoreria denominato "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione importazione cereali esteri". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 agosto 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;568~art9 · fonte del testo