E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicita' concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.

Testo vigente dal 29 febbraio 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 461/1992

    Illegittimità dichiarata
    19 novembre 1992

    Estinzione del giudizio di costituzionalità a seguito della rinuncia al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento (in base a deliberazione della Giunta non però ratificata dal Consiglio provinciale).

    Art. 5 Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 1 Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;175~art6 · fonte del testo