La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-1966, salvo i casi in cui il pagamento sia stato gia' effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Per i pagamenti che siano ancora da eseguire e' in facolta' dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualita' dei canoni da pagare e delle eventuali spese.

Testo vigente dal 16 luglio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-14;270~art3 · fonte del testo