Gli enti di sviluppo, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonche' i Consorzi di bonifica nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione.

Testo vigente dal 6 agosto 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607~art17 · fonte del testo