Art. 6 — Direzione dell'impresa mezzadrile

Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria. In caso di disaccordo, e' data facolta' a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art6 · fonte del testo