Art. 15 — Norme applicabili

Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purche' non risultino con questa incompatibili, le norme del Codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art15 · fonte del testo