Gli enti di sviluppo svolgono le attivita' agricole stabilite dalle regioni e, nel quadro della programmazione regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla regione; i piani possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori. Gli enti di sviluppo assicurano la partecipazione delle categorie agricole e svolgono la loro attivita' nell'intera regione. Gli enti di sviluppo prestano, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunita' montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. Le regioni coordinano le attivita' affidate agli enti di sviluppo agricolo con quelle delegate a province, comuni e loro consorzi e con i programmi delle comunita' montane sulla base del programma regionale di sviluppo e di piani zonali.

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;386~art2 · fonte del testo