Il punto A) dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 luglio 1979, dal seguente: "A) soprassoldo per lavoro domenicale. A tutto il personale ferroviario comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, viene corrisposto un soprassoldo di L. 5.400 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il soprassoldo e' ridotto alla meta' per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di due ore. Lo stesso trattamento compete al personale dei settori viaggiante, macchina e navi traghetto costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali assente dalla residenza o a bordo delle navi". A decorrere dal 1 luglio 1980 il soprassoldo per lavoro domenicale e' elevato a L. 7.000.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;885~art6 · fonte del testo