Art. 78 — Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero

1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorita' giudiziaria straniera puo' essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice. 2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art78 · fonte del testo