Art. 71 — Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 68 comma 3.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art71 · fonte del testo