(Modalita' particolari per la denuncia delle notizie di reato) 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalita' diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorita' giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorita' che a quella abbia l'obbligo di riferire.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art221 · fonte del testo