Art. 120 — Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo

1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo e' stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art120 · fonte del testo