Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".

Testo vigente dal 20 febbraio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66~art17 · fonte del testo