Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

  • 1)la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo del reato;
  • 2)l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
  • 3)la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa".

Testo vigente dal 20 febbraio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66~art10 · fonte del testo