Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili e' richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non e' piu' effettuabile qualora agli interessati siano gia' state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 e' riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione gia' concessa e quella prevista dalla presente legge.

Testo vigente dal 25 ottobre 1990

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art13 · fonte del testo