I centralinisti telefonici ciechi inquadrati nella carriera esecutiva del personale delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende di Stato in base all'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, integrato dalla legge 11 aprile 1967, n. 231, fruiscono della progressione giuridica e del trattamento economico previsto dalle leggi per i dipendenti della stessa carriera. I centralinisti telefonici ciechi, assunti in base alle leggi sul collocamento obbligatorio dai privati datori di lavoro, sono inquadrati a tutti gli effetti economici e normativi nella categoria impiegatizia inferiore delle rispettive aziende, uffici o stabilimenti, salvo il trattamento economico e giuridico migliore del quale essi fruiscano.

Testo vigente dal 26 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-03;397~art3 · fonte del testo