Art. 4 — Commissione medica superiore

Dopo il secondo comma dell'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' aggiunto il seguente: "Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro puo' integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'articolo 109".

Testo vigente dal 19 agosto 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;261~art4 · fonte del testo