Art. 2

Per il funzionamento del centro di cui all'articolo 1 e per l'uso dei servizi in comune, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge verra' stipulata una convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia della Crusca, sostitutiva della convenzione in atto, in cui verranno disciplinati i rapporti tra i due enti e in particolare:

  • a)le modalita' di cessione da parte dell'Accademia dell'archivio lessicale, del restante materiale scientifico attinente all'Opera del vocabolario di cui all'articolo 1 e di quello risultante dalla ricerca per la suddetta Opera, con garanzia di accesso alla consultazione da parte degli studiosi;
  • b)le modalita' di uso gratuito di locali e servizi ivi compresa la biblioteca, idonei al funzionamento del centro;
  • c)il numero dei componenti il consiglio scientifico del centro che devono essere designati dall'Accademia, i quali non devono tuttavia essere meno di un terzo dei membri del consiglio medesimo;
  • d)le modalita' inerenti il trasferimento dei beni e ogni altro rapporto patrimoniale;
  • e)le ulteriori misure per potenziare i rapporti di collaborazione scientifica tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia.

Testo vigente dal 12 gennaio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-06;6~art2 · fonte del testo