Art. 8 — Erogazione di sussidi straordinari

Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art8 · fonte del testo