Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali del ruolo normale, del ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari statali presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari e dei ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;317~art3 · fonte del testo