L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidita' totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, e' fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilita' all'anno. Per le pensioni di invalidita' parziale, esso e' ridotto in proporzione al grado di invalidita'.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art26 · fonte del testo