L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda. Se una domanda puo' essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione e' ordinata per questa parte e negata per il rimanente. Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano allo accoglimento della domanda stessa".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art53 · fonte del testo