L'articolo 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "L'opponibilita' ai terzi delle cause di invalidita' o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, e' regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari. Non sono percio' applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto e' disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art3 · fonte del testo