L'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato. La revoca del certificato e' comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art16 · fonte del testo