L'articolo 358 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 358. - (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1990-04-26;86~art18 · fonte del testo