Il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E' abrogata ogni contraria disposizione di legge. La destituzione puo' sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

Testo vigente dal 13 febbraio 1990

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 264/2003

    Questione infondata
    22 luglio 2003

    Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 e dell'art. 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 nella parte in cui non prevedono un termine di durata massima della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato ordinario discrezionalmente disposta in base a valutazione sommaria nel merito dei fatti dedotti nel procedimento penale. Infatti, nonostante sia auspicabile un riordino legislativo dell’intera materia, non sussistono motivi per discostarsi dai presupposti su cui si fonda la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo i quali la necessità di un termine rigido di durata massima della misura cautelare vale solo nei casi in cui essa non sia adottata in base ad una autonoma valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine ai presupposti di fatto e alla sussistenza delle esigenze cautelari. - Sulla fissazione di una ragionevole durata massima della misura cautelare, qualora la misura stessa si colleghi esclusivamente, come effetto “automatico”, alla pendenza di un procedimento penale v. sentenze, richiamate, n. 766/1988, n. 595/1990, n. 239/1996, n. 447/1995, n. 206/1999, n. 454/2000, n. 145/2002. - Sulla permanenza del potere dell’amministrazione di ricorrere alla sospensione discrezionale dalle funzioni per motivi non più basati sulla pendenza di un procedimento penale bensì sulla cognizione dell’illecito disciplinare e sull’apprezzamento in concreto delle esigenze cautelari v. sentenze, richiamate, n. 447/1995, n. 206/1999, ordinanza n. 278/1999 ed, anche, sentenza n. 454/2000.

    Art. 9 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 366/2000

    Questione infondata
    26 luglio 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, i…

    Art. 6 Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti · Art. 21 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 67/2000

    Questione infondata
    2 marzo 2000

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in cui dispone che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro il termine (che l'ordinanza assume perentorio) di novanta giorni dal suo inizio, in quanto questione identica è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sent. n. 197 del 1999 e non sono addotti motivi nuovi. - S. n. 197/1999

    Art. 9 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-02-07;19~art9 · fonte del testo