Per unita' tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che puo' espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unita' sono individuate in direttive particolari CEE. Per omologazione CEE del tipo di unita' tecnica si intende il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 572, attestante che l'unita' tecnica soddisfa alle prescrizioni tecniche emanate con uno o piu' decreti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge, cosi' come modificato dall'articolo 11 della presente legge.

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-02-17;39~art2 · fonte del testo