L'approvazione da parte del magistrato per il Po dei progetti del Consorzio per opere idroviarie, portuali e comunque annesse all'utilizzo dell'idrovia importa la dichiarazione di pubblica utilita' dei relativi lavori nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' degli stessi. Il magistrato per il Po, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, approva, unitamente all'atto di concessione, le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni dell'esecuzione dell'opera, nonche' le convenzioni con cui sono affidati al Consorzio la gestione e l'esercizio idroviario, disciplinandone i modi, i termini e le condizioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;295~art2 · fonte del testo