All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi previsti dalla legge,»;
  • b)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».

Testo vigente dal 21 febbraio 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:2005-02-11;15~art7 · fonte del testo