L'articolo 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Articolo 22. - (Modalita' fiscali per la legalizzazione di firme). - Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione puo' far seguito all'atto, ma non puo' farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell'ufficio".

Testo vigente dal 24 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-11;390~art7 · fonte del testo