L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4.

Testo vigente dal 29 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-14;280~art3 · fonte del testo