Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' aggiunto il seguente comma: "Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui ai precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge". AI terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "commi precedenti".

Testo vigente dal 31 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;632~art2 · fonte del testo