Nel caso che all'atto della stipulazione della nuova convenzione di cui all'articolo 2 sia gia' scaduto il termine previsto nella convenzione originaria per l'inizio della devoluzione allo Stato del supero del gettito dei diritti di pedaggio, la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni, trovera' applicazione in base al nuovo piano finanziario, ferma restando la data originariamente prevista per l'inizio della devoluzione.

Testo vigente dal 1 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-28;287~art4 · fonte del testo