Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione.

Testo vigente dal 16 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-14;645~art5 · fonte del testo