L'ambito territoriale della competenza degli istituti autonomi case popolari non provinciali e' determinato dalla regione, sentito l'istituto provinciale e l'amministrazione provinciale, tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistano. La creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione puo' giustificare la revisione della competenza territoriale degli istituti autonomi per le case popolari non provinciali.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;258~art2 · fonte del testo