Per le esigenze di sicurezza connesse alle funzioni esercitate e' posto a disposizione del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - un alloggio nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con spesa a carico dello Stato.

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art59 · fonte del testo