Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio e' istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio e' presieduto dal magistrato con funzioni piu' elevate, o, in caso di parita' di funzioni, da quello piu' anziano d'eta'. Il collegio si rinnova ogni due anni ed e' immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o piu' dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, e' prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

Testo vigente dal 17 gennaio 1989

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-01-16;1~art7 · fonte del testo