L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

Testo vigente dal 17 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-01-16;1~art1 · fonte del testo