Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennita' per i mutilati ed invalidi di guerra, sono concessi e liquidati in base alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Con effetto dal 1 gennaio 1968 la tabella D e' soppressa.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art20 · fonte del testo