Gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le societa' finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa ed i cambiavalute devono usare, per i contratti di borsa a contanti su titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli non azionari e valori, foglietti bollati da staccarsi da appositi libretti a contromatrice, madre e figlia ovvero a contromatrice, matrice, compra e vendita per i contratti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria. I soggetti di cui al comma precedente che intendano fare uso di foglietti per contratti di borsa, relativi ad operazioni a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, predisposti direttamente, debbono ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero delle finanze e corrispondere la tassa dovuta mediante applicazione sui foglietti stessi di marche per contratti di borsa. L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, riguardante il pagamento in modo virtuale delle tasse relative a contratti di borsa per contanti su titoli e valori, si applica anche per i contratti a termine e di riporto su titoli non azionari e valori.

Testo vigente dal 31 ottobre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-10-11;636~art1 · fonte del testo