Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo. Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini delle tre categorie professionali le inadempienze nella applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.

Testo vigente dal 18 aprile 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;410~art3 · fonte del testo