Il primo comma dell'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal seguente: "Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria". Il comma undicesimo del predetto articolo 19 e' sostituito dal seguente: "I direttori provinciali hanno facolta' di affidare le mansioni di recapito dei telegrammi e degli espressi agli agenti di 2ª e 3ª classe, a prescindere dal limite di eta', previo accertamento medico di idoneita' alle mansioni stesse";

Testo vigente dal 2 aprile 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;259~art3 · fonte del testo